La legge svizzera equipara le biciclette elettriche ai ciclomotori, distinguendo tra e-bike lente e e-bike veloci. A seconda della tipologia cambiano anche le disposizioni.
Biciclette elettriche come ciclomotori
Per tenere conto dell’evoluzione tecnologica nel campo delle biciclette elettriche e delle nuove esigenze in fatto di sicurezza, diverse disposizioni di legge sono state modificate con effetto dal 1° maggio o dal 1° luglio 2012. Come nel diritto previgente, sotto il profilo giuridico la bicicletta elettrica o e-bike è assimilata a un ciclomotore (art. 18 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV). Si distingue tra:
- Ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b n. 1 OETV), cosiddette bici elettriche lente:
- massima potenza del motore di 500 W
- cosiddetta velocità massima per costruzione di 20 km/h: si tratta della velocità massima raggiunta senza l’aiuto della forza muscolare, ma esclusivamente con la potenza del motore
- eventuale pedalata assistita che raggiunge una velocità massima di 25 km/h
- al massimo a due posti
- due sedili protetti appositamente predisposti per trasportare bambini
- Ciclomotori (art. 18 lett. a n. 2 OETV), cosiddette bici elettriche veloci:
- massima potenza del motore di 1000 W
- velocità massima per costruzione fino a 30 km/h
- eventuale pedalata assistita che raggiunge una velocità massima di 45 km/h
- e-bike a un posto, con due ruote (quindi ad es. non cargobike a tre ruote/bici da carico)
Regole per le e-bike
Diversi atti normativi contengono disposizioni applicabili alle biciclette elettriche. Le regole riportate qui di seguito sono particolarmente importanti nell’ottica della sicurezza stradale:
Casco bici: sì o no?
Per le/i conducenti di ciclomotori leggeri (quindi e-bike lente) l’uso del casco non è obbligatorio (art. 3b cpv. 2 lett. e ONC). L’UPI raccomanda tuttavia, per motivi di sicurezza, di indossare un casco bici.
I conducenti di una cosiddetta bicicletta elettrica veloce (per costruzione con una velocità massima di 30 km/h e pedalata assistita a un massimo di 45 km/h (art. 18 lett. a n. 2 OETV) devono indossare un casco a norma EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).
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