Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza tutte le persone devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. Ciò vale anche nei pullman. I bambini sotto i 12 anni devono essere assicurati con speciali sistemi di ritenuta. Una panoramica.
Se ci sono, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate
In virtù dell'art. 3a cpv. 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. Chi guida deve accertarsi che i bambini sotto i 12 anni siano assicurati correttamente.
Ne consegue che se i conducenti e le persone che viaggiano con loro non allacciano la cintura di sicurezza, possono essere puniti personalmente con una multa disciplinare di CHF 60.– (secondo l’allegato 1 numeri 312.1 e 800.1 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari [OMD]).
I conducenti sono responsabili dei bambini sotto i 12 anni che trasportano. Possono essere puniti con una multa disciplinare di CHF 60.– (secondo l’allegato 1 numero 312.2 OMD) se questi non sono assicurati con un sistema di ritenuta adeguato (cintura, seggiolino, rialzo ecc.).
Cintura obbligatoria anche nei pullman
L’obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza è applicabile anche ai conducenti e ai passeggeri di taxi e pullman (pullman da turismo che non effettuano corse regionali soggette ad orario).
I conducenti e i passeggeri di veicoli utilizzati per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione (trasporti pubblici, autopostali ecc.) sono dispensati dall’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza (art. 3a cpv. 2 ONC). Di conseguenza, non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza ad esempio in un autopostale anche se, per motivi di sicurezza personale, si consiglia di farlo. Di conseguenza non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza ad esempio in un autopostale. Per motivi di sicurezza personale, l’UPI consiglia tuttavia di farlo.
Il mancato uso della cintura può portare a una riduzione delle prestazioni
In generale, il mancato uso della cintura di sicurezza è considerato negligenza grave. Secondo l’art. 37 cpv. 2 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF, in deroga all'art. 21 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), se la persona assicurata ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio.
I conducenti che non utilizzano le cinture di sicurezza rischiano dunque una riduzione delle indennità versate in caso di danni dalla loro assicurazione o da una terza assicurazione. Lo stesso vale per i passeggeri che non allacciano la cintura di sicurezza durante le corsa e che riportano lesioni in un incidente.
Giurisprudenza
- Mentre aspetta a un semaforo rosso con il motore acceso, un tassista slaccia brevemente la cintura di sicurezza per prendere un biglietto da visita in un cassetto situato sotto il sedile passeggero. Prima di ripartire, a semaforo verde, si riallaccia ma viene comunque punito con una multa per mancato uso della cintura di sicurezza (sentenza 6B 5/2011 del 14 luglio 2011, DTF 137 IV 290). Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC, la cintura di sicurezza deve essere allacciata «durante la corsa». Ciò significa che quando un conducente si ferma a un segnale di arresto, lo fa «durante la corsa». Di conseguenza, l’espressione «durante la corsa» può riferirsi sia al veicolo in movimento, sia al veicolo in arresto. Una sosta su un parcheggio o una piazzuola non rientra invece nelle disposizioni di cui all’art. 3a cpv. 1 ONC. L’espressione «durante la corsa» va quindi interpretata come partecipazione alla circolazione stradale. In tal senso, il fatto di immettersi o di guidare nel traffico stradale sono azioni che il conducente svolge «durante la corsa». Quando un veicolo si immette nel traffico o circola su una strada, per gli occupanti vige l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. La durata della corsa si estende al momento della partenza a quello dell’arrivo. Un arresto reso necessario dal rispetto delle norme della circolazione stradale non può essere considerato un’interruzione.
- Un’automobilista è vittima di un incidente della circolazione senza averne nessuna colpa. Durante l’impatto, batte la fronte contro lo specchietto retrovisore centrale. Sebbene sia allacciata, la cintura di sicurezza non è sufficientemente tesa perché munita di una clip. La legge non vieta l’uso di clip fermacintura per rendere la guida più confortevole. Tuttavia, quando tali dispositivi pregiudicano la funzionalità del sistema di sicurezza, si deve presumere che il sistema e il ruolo della cintura di sicurezza sono stati modificati, il che equivale a un mancato uso della cintura di sicurezza (sentenza 6S.41/2007 del 25 giugno 2007).
- Il mancato uso della cintura di sicurezza (data la causalità) è considerato negligenza grave e comporta una riduzione del 10 percento delle prestazioni pecuniarie (DTF 109 V 150 consid. 1 pag. 152; DTF 118 V 305 consid. 2c pag. 307; sentenza 6B_5/2011 del 14 luglio 2011).
Maggiori informazioni
Ulteriori consigli sul tema sono contenuti nelle pagine di consulenza «Cintura e poggiatesta».