La legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) stabilisce che il produttore è responsabile per i danni causati da un difetto del suo prodotto. Questo significa che deve rispondere per i difetti anche se non ne ha colpa.
Danni da prodotti difettosi
La responsabilità del produttore per il danno causato da un difetto di un suo prodotto interviene quando:
- il prodotto presenta un difetto;
- il prodotto è stato messo in circolazione / nella catena di distribuzione;
- il difetto del prodotto ha causato un danno a una cosa o a una persona; il produttore non risponde per il danno al prodotto stesso.
Quando un prodotto è considerato difettoso?
Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che l’utilizzatrice o l’utilizzatore può legittimamente attendersi tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la sua presentazione, l’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e il momento della messa in circolazione. Di conseguenza i produttori devono rispettare le norme vigenti (se esistono) e tenere conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
Sono considerati difetti sia i difetti di concezione o fabbricazione che i difetti d’informazione (ad es. istruzioni per l’uso incomplete).
Quali danni devono essere risarciti?
Nel campo di applicazione della LRDP rientrano le lesioni corporali o la morte di una persona nonché i danni o la distruzione di una cosa normalmente destinata all’uso privato che è stata utilizzata dalla persona danneggiata principalmente per fini privati. Il danno al prodotto stesso non è coperto dalla LRDP,bensì dal diritto dei contratti. I danni materiali fino a CHF 900 sono a carico della persona danneggiata.
La persona danneggiata deve far valere le pretese di risarcimento entro tre anni dal giorno in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.
Le pretese di risarcimento di danni causati da un prodotto si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui quest’ultimo è stato messo in circolazione. Il termine non può essere né sospeso né interrotto. La responsabilità per danno da prodotti non può essere limitata né esclusa contrattualmente. Se non si può risalire all’identità del produttore, la responsabilità ricade sul fornitore o sul commerciante (sempre che questi non indichi il proprio fornitore o produttore entro un termine ragionevole).
Esempio
Una mattina un poliziotto in uniforme si prepara un caffè prima di andare a lavorare. La caraffa in vetro della macchina da caffè esplode rovinandogli l’uniforme e gli occhiali. Il danno all’uniforme, che non è normalmente destinata all’uso privato, non rientra nel campo di applicazione della LRDP.
Il danno agli occhiali invece sì. Ammettendo che gli occhiali siano costati CHF 1500.‒, il danneggiato può chiedere un risarcimento di CHF 600.‒. I restanti CHF 900.‒ sono a suo carico. I danni alla macchina da caffè non rientrano nel campo di applicazione della LRDP ma sono disciplinati dalla normativa sulla garanzia.
Decisioni del Tribunale federale in materia di responsabilità per danni da prodotti
- Uso improprio: i produttori rispondono solo per i danni derivanti da un uso conforme dei prodotti o da un uso non conforme ragionevolmente prevedibile. Non possono invece essere chiamati a rispondere in caso di uso improprio dei prodotti. Nella sentenza 4A_255/2010il Tribunale federale ha stabilito che se il dispositivo di chiusura di una finestra da tetto non è stato bloccato correttamente dopo i lavori di pulizia e una persona si è ferita alla testa armeggiando con la finestra per arieggiare, il produttore non deve essere chiamato a rispondere in quanto l’infortunio è avvenuto a seguito di una manipolazione ulteriore.
- Livello di prova: nella decisione 4C_298/2006il Tribunale federale si è pronunciato sulle conseguenze dell’esplosione della caraffa in vetro di una macchina da caffè. La persona danneggiata ha solo dovuto fornire la prova che il prodotto presentava un difetto. Non ha invece dovuto dimostrare se si trattava di un difetto di costruzione, concezione o informazione.
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