La legge svizzera permette ai bambini dai sei anni di circolare da soli in bicicletta anche sulle strade principali. In precedenza, ciò era consentito soltanto se accompagnati da una persona di almeno 16 anni. Tuttavia nel traffico i bambini di 6 anni si trovano spesso confrontati con situazioni che vanno oltre le loro capacità. Dal punto di vista penale, occorre tenere presente quanto segue.

Età minima

SLe bambine e i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni possono andare in bicicletta sulle strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni (art. 19 cpv. 1 LCStr) e se riescono a pedalare (art. 42 cpv. 1 ONC). La legge non prevede limiti minimi di età per le altre categorie di strade.

Indipendentemente dall'età, i bambini possono percorrere le strade solo se in grado di pedalare (art. 42 cpv. 1 ONC) e le norme generali relative al controllo del veicolo e alla necessaria prudenza.

Norme relative al controllo del veicolo e alla necessaria prudenza

Ogni utente della strada deve comportarsi in modo da non essere né da ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (Art. 26 LCStr). È necessario padroneggiare bene il veicolo, in modo da potersi conformare ai doveri di prudenza e possedere le attitudini fisiche o psichiche (Art. 31 LCStr).

Per soddisfare questi requisiti giocano tra l'altro un ruolo i seguenti fattori:

  • l’età
  • lo sviluppo individuale
  • le capacità individuali
  • le condizioni stradali e del traffico

I genitori sono secondo l' art. 302 CC sono responsabili, da un lato, di consentire al bambino l'esperienza necessaria e un'educazione stradale. D’altro canto, devono proteggere il bambino da un eccessivo stress, tenendo conto delle sue capacità e delle condizioni della strada e del traffico. Ad esempio, esercitandosi ad andare in bici sulla strada di quartiere poco trafficata.

Bici per bambini come mezzi di micromobilità

Se usano una bicicletta per bambini (bici per bambini in età prescolastica), devono rispettare le norme applicabili ai mezzi simili a veicoli (art. 1 cpv. 10 ONC). L’art. 50 seg. ONC disciplina le condizioni alle quali si possono utilizzare questi mezzi (cfr. FAQ «Quali norme della circolazione devo rispettare in monopattino, skateboard e simili?»).

Regole stradali

Quali utenti della strada, anche i bambini devono rispettare le norme della circolazione. Ad esempio possono circolare affiancati in bicicletta solo in casi eccezionali (art. 43 cpv. 1 ONC).

Chi circola in bicicletta può attraversare sulle strisce pedonali restando in sella, ma in tal caso non ha la precedenza rispetto agli altri utenti della strada. L'UPI raccomanda vivamente alle bambine e ai bambini di spingere la bicicletta quando attraversano la strada.

Le cicliste e i ciclisti fermi accanto alla loro bicicletta davanti a un passaggio pedonale sono assimilati a pedoni e godono dello stesso diritto di precedenza.

In vigore da gennaio 2021

  • Da gennaio 2021 i bambini fino a 12 anni possono circolare in bicicletta su percorsi pedonali e marciapiedi, se non vi sono né ciclopiste né corsie ciclabili. Devono adattare lo stile di guida e la velocità alla situazione. In particolare, devono rispettare i pedoni e dare loro il diritto di precedenza (art. 41 cpv. 4 ONC). L’uso della corsia stradale da parte di bambini con età inferiore ai 12 anni che vanno in bicicletta è ancora permesso.
  • Dal 2021 le cicliste e i ciclisti possono svoltare al semaforo a destra con il rosso con la dovuta cautela se accanto alla luce rossa è collocato il segnale «Svolta a destra consentita ai ciclisti». I conducenti che svoltano a destra sono tenuti a dare la precedenza agli altri utenti della strada come, per esempio, i pedoni che attraversano la strada o il traffico proveniente da sinistra. Svoltare a destra con il rosso è difficile da gestire per i bambini, poiché si tratta di una situazione di traffico molto complessa. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Un bambino di 4 anni e 11 mesi, accompagnato dalla sorella di 9 anni, investito da uno scooter mentre esce inaspettatamente in strada (BGer 4A_179/2016, 30 agosto 2016)

X stava guidando il suo scooter su una strada comunale, mentre sul marciapiede destro un bambino di quattro anni e undici mesi camminava nella stessa direzione, accompagnato dalla sorella di nove anni. Il bambino uscì inaspettatamente in strada.

Dal punto di vista penale, lo scooterista è stato ritenuto colpevole di lesioni colposi gravi per negligenza. Secondo il codice civile, il bambino era iperattivo, la sua famiglia era immigrata di recente in Svizzera e non aveva ricevuto alcuna educazione stradale.

I bambini sono stati sopraffatti dalla situazione. Di solito era la madre ad accompagnare il figlio, ma avendo quel giorno un impegno, l'aveva affidato alla sorella maggiore. Il Tribunale Federale ha riconosciuto la madre del bambino civilmente corresponsabile, anche se non si trovava sul posto, nel senso che avrebbe dovuto affidare il bambino a un adulto.

È interessante notare come il Tribunale federale ha esplicitamente menzionato l’educazione stradale, anche se ha ritenuto che nel caso specifico il bambino era chiaramente sopraffatto dalla situazione.

Collisione tra un furgoncino e una ragazza tredicenne che circolava con una bicicletta per bambini (sentenze 6B_302/2011 e 6B_313/2011 del 29 agosto 2011)

Una ragazza poco più che tredicenne percorre una strada secondaria in sella a una bicicletta per bambini. All’incrocio con la strada principale si ferma, ma quando riparte per attraversare viene investita da un furgoncino.

Secondo il Tribunale federale il conducente, sebbene avesse la precedenza, avrebbe dovuto considerare la ragazza una bambina e reagire più rapidamente, tanto più che la ragazza di 30 kg per 145 cm di altezza aveva di fatto la corporatura di un’undicenne.

Il Tribunale federale ha inoltre fatto valere che le condizioni meteorologiche e di visibilità erano buone e che non vi era motivo di credere che la visuale all’incrocio fosse in qualche modo compromessa. Poiché la ragazza circolava con una bici per bambini, il conducente avrebbe dovuto dar prova di particolare prudenza, ridurre la velocità e/o suonare il clacson. Dal punto di vista penale, il conducente è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.

Collisione tra una ciclista dodicenne e un’automobile (sentenze 6P.17/2004 e 6S.49/2004 del 4 agosto 2004)

Una bambina di 12 anni pedala con i compagni di classe lungo una pista ciclabile parallela alla strada principale che conduce a scuola.

La pista ciclabile sfocia, senza diritto di precedenza, sulla strada principale (fuori dall’abitato). All’incrocio la ragazzina si scontra con un’automobile che circolava nella stessa direzione rispettando i limiti di velocità prescritti (80 km/h).

Secondo il Tribunale federale l’automobilista, pratico della zona, aveva visto e riconosciuto il gruppo di bambini sulla pista ciclabile che si avvicinava all’incrocio ma non aveva ridotto la velocità, sebbene fosse palese che i bambini avessero intenzione di attraversare la strada principale o almeno di imboccarla.

L’automobilista, del resto, conosceva bene la zona. In presenza dei bambini avrebbe dovuto essere più prudente, rallentare e prestare maggiore attenzione al loro comportamento. Dal punto di vista penale il conducente è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.

Raccomandazioni dell’UPI

  • Insegnare alle bambine e ai bambini ad andare in bicicletta in una zona sicura (area non trafficata, ad. es piazzale di ricreazione)
  • Provvedere affinché si esercitino a frenare, curvare, cambiare marcia, tenere l’equilibrio, orientarsi
  • Insegnare loro ad andare in bicicletta sul marciapiede a una velocità adeguata, in modo previdente e difensivo (prestando attenzione ai pedoni e alle uscite)
  • Spiegare le regole della strada, in particolare per quanto riguarda la svolta a sinistra, gli incroci e le rotatorie, e fare esercizi
  • Accompagnare il bambino fino quando necessario und erst dann selbstständig am Verkehr teilnehmen lassen, wenn dies seine Fähigkeiten sowie die Strassen- und Verkehrsverhältnisse zulassen
  • Fare indossare loro vestiti chiari o con inserti riflettenti e controllare che la bicicletta sia equipaggiata a norma di legge
  • Consentire loro di circolare sulle strade soltanto con un casco omologato EN 1078

Ulteriori informazioni

Per saperne di più sui bambini in bicicletta, consultate la nostra guida «Bimbi in bici» e «Bambini nel traffico».

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