Coloro che trasportano bambini in un veicolo hanno la responsabilità di assicurarli correttamente. Questo vale anche per il trasporto scolastico, a prescindere che il mezzo utilizzato sia un’auto o uno scuolabus.

La responsabilità è di chi guida il veicolo

Nell’autoveicolo – sia esso un’automobile o uno scuolabus – può essere trasportato al massimo il numero di persone previsto dai posti a sedere (riquadro 27 nella licenza di circolazione). Chi guida è responsabile che i bambini di età inferiore ai 12 anni o meno alti di 150 cm siano assicurati correttamente (art. 3a cpv. 1 e 4 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC]).

Chi trasgredisce tale obbligo, in caso di incidente rischia gravi conseguenze d’infortunio e pretese di regresso elevate da parte delle assicurazioni. Inoltre, può essere prevista una multa disciplinare (allegato 1 numero 312.2 dell’ordinanza concernente le multe disciplinari [OMD]).

Principio

Dal 1° aprile 2010, nei posti provvisti di cinture di sicurezza, i bambini al di sotto dei 12 anni di età devono essere assicurati con un seggiolino auto adeguato. A seconda dell’età, dell’altezza e del peso del bambino si può utilizzare ad esempio un seggiolino a guscio e/o un rialzo con o senza schienale e/o protezione laterale. Il seggiolino auto deve essere omologato secondo il regolamento ECE n. 44 (versione 03 o 04) o il regolamento ECE n. 129.

Se i bambini sono assicurati bene, possono essere sistemati anche sul sedile del passeggero, qualunque sia la loro età. Per installare i seggiolini in veicoli equipaggiati con airbag occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del costruttore del veicolo e del seggiolino per bambini.

Eccezioni

L’obbligo di usare il seggiolino non è applicabile:

  • per i bambini di altezza superiore a 150 cm o di 12 anni;
  • negli autobus (p. es. corriere) e in presenza di sedili di dimensioni ridotte appositamente omologati per i bambini (spesso si trovano negli scuolabus e sono indicati nella licenza di circolazione con «sedile per bambini») a partire dai 4 anni di età;
  • sui sedili con cinture a 2 punti (cinture addominali) per bambini di età superiore ai 7 anni.

In tutti questi casi è sufficiente assicurare il bambino con le cinture di sicurezza presenti nel veicolo.

Nei veicoli del trasporto pubblico si può evitare del tutto l’uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza presenti (art. 3a, cpv. 2, lett. e ONC). Lo stesso vale se un certificato medico attesta che, per motivi medici, è sconsigliato a un bambino l’uso di un seggiolino e/o di cinture di sicurezza (art. 3a cpv. 2 lett. a ONC).

Maggiori informazioni

Nei consigli dell’UPI «Seggiolini — Assicurare correttamente i bambini» si può leggere tutto sul tema dei seggiolini.

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