Per i veicoli a motore a due ruote, i tricicli e i cingolati sono obbligatori diversi caschi di protezione. E ci sono delle eccezioni. Ecco una breve panoramica.

Principio

Secondo l’art. 3b cpv. 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) i/le conducenti e i/le passeggeri/e di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote nonché i/le conducenti di ciclomotori (p. es. e-bike veloci, motorini) devono, durante la corsa, portare un casco di protezione. I conducenti e le conducenti devono accertarsi che lo facciano anche i bambini di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con loro.

Vi sono diverse eccezioni all’obbligo del casco di protezione. Ad esempio il suo uso non è prescritto dalla legge per i/le conducenti e i/le passeggeri/e di veicoli con una velocità massima per costruzione di 20 km/h (pura prestazione del motore, senza forza muscolare) oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita (p. es. e-bike lente). L’UPI raccomanda naturalmente di indossare un casco di protezione anche in questo caso.

Caschi differenti su motorini e veicoli cingolati

Per i/le conducenti di ciclomotori (motorini/e-bike veloci) vale il principio che devono indossare un casco da moto omologato conformemente al regolamento UNECE n. 22, ma è anche sufficiente un casco da bicicletta omologato secondo la norma SN EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC).

In questo modo, dal 1° febbraio 2019, le e i conducenti di motociclette sono equiparati alle e ai conducenti di e-bike veloci. Dal 1° febbraio 2019 anche i/le conducenti di veicoli cingolati (p. es. slitte a motore) possono scegliere se indossare un casco da moto omologato secondo il regolamento UNECE n. 22 o un casco da sci omologato secondo la norma SN EN 1077 oppure un casco da bicicletta omologato secondo la norma SN EN 1078.

Cosa succede se si guida senza casco o con il casco sbagliato?

Chi non si protegge con il casco prescritto, ossia circola senza casco o con un casco omologato secondo un’altra norma (p. es. SAE, Snell o DOT) o che soddisfi solo in parte i requisiti della norma (il casco a scodella, ad esempio, non è conforme al regolamento UNECE n. 22), oltre alle possibili conseguenze di un incidente rischia anche una riduzione delle prestazioni (p. es. per le spese di malattia o le indennità giornaliere di malattia) e pretese di regresso da parte delle assicurazioni.

Inoltre, è passibile di una sanzione (Ordinanza concernente le multe disciplinari OMD; allegato 1, n. 313.1 e 2: CHF 60.–, n. 601: CHF 30.–).

Panoramica

Questa tabella fornisce una panoramica su chi deve indossare quale casco.

Raccomandazioni dell’UPI

  • indossare un casco integrale o apribile che sia ben visibile e omologato conformemente al regolamento UNECE n. 22, anche per la guida di motorini;
  • testare il casco prima dell’acquisto e fare un giro di prova per verificarne la tenuta;
  • l’effetto protettivo dipende dall’età e dall’usura del casco ed è quindi necessario sostituire il casco secondo le indicazioni del produttore (in loro assenza dopo circa 5-7 anni). Il casco deve essere sostituito anche in caso di dubbi sul suo effetto protettivo, ad esempio dopo un forte impatto e/o in presenza di danni visibili quali fessurazioni o ammaccature. Sono da sostituire anche le visiere graffiate;
  • indossare sempre un casco da ciclista (norma EN 1078) sulle e-bike veloci e lente e sulle biciclette.

Giurisprudenza

  • Riduzione del 10 % della prestazione assicurativa: l’omissione del casco di protezione da parte di un conducente di ciclomotore costituisce una negligenza grave (decisione del Tribunale federale del 6 aprile 1995 // DTF 121 V 45).
  • Negligenza grave per non aver chiuso il cinturino sottogola: un motociclista non aveva allacciato il cinturino sottogola quando è rimasto coinvolto in un incidente durante il quale ha perso il casco. Il giudice ha qualificato l’omissione come negligenza grave e ha stabilito una riduzione del risarcimento danni del 20 % (decisione del Tribunale federale del 1° giugno 2011 // 4A_79/2011 / cfr. anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 31 agosto 2001 // U 489/00).

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