Sulle strade svizzere vigono diversi valori limite di alcolemia. In linea di principio il limite massimo è fissato allo 0,5 per mille ma per alcune categorie è stato decretato un divieto assoluto di consumare alcol. Ecco i dettagli.
Cosa dice la legge
L'art.31 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) sancisce che non è ritenuto idoneo alla guida e non deve mettersi al volante chi, sotto l'influsso di alcol, non ha le attitudini fisiche o psichiche necessarie per condurre.
Secondo l'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale vi è inattitudine alla guida dovuta all'influsso dell'alcol a partire da una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o una concentrazione di alcol nell'alito di 0,25 milligrammi per litro di aria espirata (cfr. cifra 2 qui di seguito).
Per determinate categorie di conducenti il Consiglio federale ha tuttavia decretato il divieto assoluto di guidare sotto l'influsso dell'alcol. Ciò significa che queste persone non possono bere alcolici prima di mettersi al volante. Si considera infatti che sono sotto l'influsso dell'alcol già a partire da una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o una concentrazione di alcol nell'alito di 0,05 milligrammi per litro di aria espirata (cfr. cifra 3 qui di seguito).
Valore limite di alcolemia di 0,25 mg/l o dello 0,50 per mille
Questo valore limite si applica non solo ai conducenti «normali» (ad es. automobilisti, motociclisti, ciclisti e utenti di e-bike), ma anche nei seguenti casi speciali (art. 2a cpv. 1bis dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale):
- personale dei servizi antincendio di milizia mobilitato per interventi urgenti;
- personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o persone incaricate da queste organizzazioni che svolgono interventi urgenti quando non sono regolarmente in servizio né sono di picchetto;
- conducenti convocati dai servizi di pronto intervento (ad es. trasporto di veicoli incidentati, rimozione di massi dalla strada) quando non sono di picchetto;
- conducenti di veicoli pesanti per il trasporto di merci la cui velocità massima, per la loro costruzione, non supera i 45 km/h;
- conducenti di autocarri equiparati ad autoveicoli di lavoro.
La severità della sanzione dipende dalla gravità della violazione
La normativa in materia di circolazione stradale fa una distinzione tra stato di ebrietà e concentrazione di alcol qualificata (cfr. artt. 1 e 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale). La gravità della violazione determina la severità della sanzione (cfr. scheda «Revoca della licenza di condurre e sanzioni per guida sotto l'influsso dell'alcol» pubblicata nelle pagine di consulenza giuridica).
Divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol
Secondo l'art. 2a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale, il divieto assoluto di guidare sotto l'influsso dell'alcol si applica in particolare:
- ai conducenti che svolgono attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
- ai conducenti che effettuano trasporti professionali di persone;
- ai conducenti di veicoli con autorizzazione per il trasporto di merci (autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t), fatti salvi i casi speciali summenzionati;
- ai conducenti di veicoli nell'ambito di esercitazioni dei servizi antincendio di milizia;
- ai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all'obbligo del contrassegno;
- ai maestri conducenti durante l'esercizio della professione;
- ai conducenti durante le corse di scuola guida e d'esercitazione;
- agli accompagnatori durante le corse di scuola guida;
- ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
A partire da quale valore si considera che una persona è sotto l'influsso dell'alcol?
In riferimento al divieto vigente per i conducenti summenzionati, si considera che una persona è sotto l'influsso dell'alcol se presenta una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,05 milligrammi per litro di aria espirata, una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (art. 2a cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale).
Tipo di controllo e metodo di misurazione
Dal 1° ottobre 2016 lo stato di ebrietà può generalmente essere dimostrato con un test etilometrico; l'esame del sangue è invece necessario solo in caso di sospetto consumo di sostanze stupefacenti, su richiesta dell'interessato o in circostanze eccezionali (ad es. malattie delle vie respiratorie). Sono quindi stati modificati il tipo di controllo e il metodo di misurazione, ma i valori limite di alcolemia sono rimasti uguali. Per maggiori informazioni si può consultare il sito dell'USTRA (cliccare qui).
Maggiori informazioni
Ulteriori informazioni sul tema sono contenute nelle pagine di consulenza « Alcol al volante».