Chi guida, deve essere in grado di farlo. Ciò vale anche per chi assume medicamenti visto che in molti casi compromettono la capacità di guida. È quindi importante leggere sempre il foglietto illustrativo o rivolgersi a un medico o a un farmacista. Ecco cosa prevedono la legge e la giurisprudenza in Svizzera.

Chi guida è responsabile

Alcuni farmaci possono influenzare negativamente la capacità di guida. La combinazione di diversi farmaci, eventualmente associata al consumo di alcol, può compromettere ulteriormente la sicurezza stradale. Per questo motivo, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale stabilisce che chiunque, per spossatezza, influsso dell'alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo.

La responsabilità di non mettersi al volante in caso di inidoneità ricade quindi sui conducenti. In caso di dubbi sugli effetti di un determinato farmaco, meglio rivolgersi a un medico o a un farmacista.

Conseguenze giuridiche

Chi non tiene conto delle informazioni mediche circa gli effetti collaterali sull'idoneità alla guida dei farmaci assunti e infrange le norme della circolazione stradale rischia non solo di doversi sottoporre ai test preliminari della polizia volti a rilevare indizi d'inabilità, ma anche di subire spiacevoli conseguenze a livello giuridico:

  • sequestro immediato della licenza di condurre;
  • esame del sangue, eventualmente completato da una visita medica;
  • revoca della licenza di condurre e sanzioni;
  • conseguenze assicurative (ad es. regresso da parte dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore).​

Giurisprudenza

Qui di seguito sono riportate alcune sentenze sull'argomento, riassunte e analizzate dal servizio giuridico dell'upi in un'ottica di prevenzione. La versione integrale è disponibile sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) o del tribunale cantonale competente.​

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo sulla base di indizi di un uso improprio di farmaci

Poiché la guida di un veicolo a motore comporta un elevato potenziale di rischio, bastano alcuni indizi che facciano presumere che il conducente presenti un rischio specifico per gli altri utenti della strada e che facciano dubitare seriamente della sua idoneità per giustificare una revoca della licenza di condurre a titolo preventivo (sentenza del Tribunale federale 122 II 359 del 14.8.1996). La revoca preventiva ha lo scopo di garantire la sicurezza stradale. La base giuridica è costituita dall'art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione.​

Sentenza:

Il sospetto di una farmacodipendenza rilevante per la sicurezza stradale e di una ricaduta maniacale giustificano la revoca della licenza di condurre a titolo preventivo (sentenza del Tribunale federale del 14.2.2008 // 1C_233/2007). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.​

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per consumo di farmaci o farmacodipendenza che escludono l'idoneità alla guida

La licenza di condurre può essere ritirata a tempo indeterminato (revoca di sicurezza) nel caso di una farmacodipendenza che esclude l'idoneità alla guida, ma anche nel caso in cui le attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore, nonostante l'assunzione di farmaci. La base legale è costituita dall'art. 16d della legge sulla circolazione stradale. È in ogni caso richiesto un esame approfondito del caso specifico.

Sentenze:

  • Consumo concomitante di alcol e benzodiazepine (sentenza del Tribunale federale del 17.5.2004 // 6A.5/2004). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.
  • Consumo concomitante di alcol e farmaci per curare la sindrome metabolica (ipertensione e diabete) (sentenza del Tribunale federale dell'8.3.2012 // 1C_328/2011). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.
  • L'applicazione schematica delle direttive non è sempre opportuna (sentenza del Tribunale federale del 16.4.2014 // 1C_840/2013). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.

Revoca della licenza di condurre a tempo determinato per guida di un veicolo a motore sotto l'influsso di farmaci e conseguente inabilità alla guida

Chi non è abile alla guida perché si trova sotto l'influsso di farmaci e si mette al volante di un veicolo a motore commette un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c della legge sulla circolazione stradale ed è punito con una revoca della licenza di condurre di almeno tre mesi (revoca di ammonimento).

Sentenza:

Guida di un autofurgone sotto l'influsso di un antidepressivo e di un neurolettico (sentenza del Tribunale federale del 23.2.2017 // 1C_536/2016). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.​

Sanzioni per guida in stato di inattitudine correlato all'uso di farmaci

L'inabilità alla guida dovuta all'uso di farmaci può portare alla revoca della licenza di condurre, ma può anche comportare sanzioni. La base legale è costituita dall'art. 91 della legge sulla circolazione stradale). Sentenza:

  • Guida di un veicolo a motore dopo aver assunto il farmaco MST Continus (morfina) (sentenza SB130535 del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo dell'8.5.2014). Cliccare qui​ per consultare l'analisi della decisione.​

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni sui farmaci sono disponibili nella nostra guida «Farmaci al volante».

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