Forse vi è già successo: guidate persi nei vostri pensieri e dal nulla sbuca un bambino. Per fortuna riuscite ad evitare l’impatto, ma se non ci foste riusciti, avreste dovuto fare i conti con conseguenze fisiche e psichiche. E che dire di quelle giuridiche?

Le disposizioni giuridiche in breve

La norma fondamentale applicabile a tutti gli utenti della strada, inclusi i pedoni, impone il rispetto degli altri (art. 26 cpv. 1 della legge sulla circolazione stradale [LCStr]). È il cosiddetto principio della fiducia, in base al quale si può supporre che gli altri si comportino correttamente a meno che circostanze particolari non vi si oppongano.

In certe situazioni e/o per determinate categorie di persone, questo principio passa tuttavia in secondo piano. Bisogna prestare maggiore attenzione. In questi casi trova applicazione il principio della diffidenza sancito dall’art. 26 cpv. 2 LCStr, secondo cui bisogna usare particolare prudenza verso i bambini, gli infermi e gli anziani e quando ci sono indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente. Se un altro utente commette manifestamente un errore o vi sono indizi concreti che non rispetterà le regole in vigore, bisogna fare tutto il possibile per evitare il danno (ad esempio frenare, sterzare e/o suonare il clacson) anche se si ha la precedenza.

Nel caso degli utenti vulnerabili, come i bambini, il principio della diffidenza è giustificato dal rischio particolare cui sono esposti, non avendo ancora sviluppato del tutto le capacità richieste per una partecipazione sicura alla circolazione stradale. A causa della loro bassa statura, i bambini hanno una visuale ridotta e non sono facilmente individuabili dai conducenti. Inoltre, dispongono di un'esperienza ancora limitata come utenti della strada attivi. Non ci si può quindi aspettare che si comportino in modo affidabile e sicuro (maggiori informazioni in merito sono contenute nel dossier di sicurezza dell’UPI dedicato ai bambini nella circolazione stradale). L’automobilista deve quindi dar prova di particolare prudenza in presenza di bambini. La giurisprudenza più recente fissa a 14 anni il limite per l’applicazione della particolare prudenza ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LCStr, ma la flessibilità è d’obbligo: bisogna considerare le circostanze del caso specifico. La sola presenza di un bambino impone maggiore attenzione anche se non ci sono indizi concreti che lascino presagire un comportamento sbagliato. La giurisprudenza ritiene inoltre che l’altezza di una persona costituisca un criterio fondamentale per stabile se si tratta di un bambino o no.

Suggerimenti

Un automobilista può supporre che un bambino si comporti correttamente solo se vigono condizioni particolari. È comunque raro che un giudice le accolga. Più il bambino è piccolo, più imprevedibile è il suo comportamento. L’automobilista deve quindi prestare più attenzione. Se, ad esempio, un bambino piccolo si trova sul bordo della carreggiata e vuole attraversare la strada, l’automobilista non può attenersi al suo diritto di precedenza, anche se non vi sono indizi concreti di un possibile comportamento sbagliato. Deve piuttosto assicurarsi che il bambino si sia reso conto del pericolo e mostri di comportarsi correttamente. In caso contrario, l’automobilista deve frenare e dare un segnale acustico. Se, nonostante queste precauzioni, non si può escludere un pericolo per il bambino, l’automobilista deve fermarsi. La maggiore prudenza nei confronti dei bambini è prescritta anche dall’art. 29 cpv. 2 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), secondo cui il conducente deve usare il clacson se ai bordi della strada si trovano bambini che non prestano attenzione al traffico.

La prudenza è d’obbligo anche se il bambino è accompagnato da un adulto. L’automobilista può supporre che un bambino si comporti correttamente e quindi non si esponga a eventuali pericoli solo se un adulto lo tiene saldamente per mano. Tenere saldamente per mano significa che il bambino è sorvegliato e che l’adulto può intervenire in qualsiasi momento e correggerne il comportamento.

A seconda del contesto, il conducente deve prestare maggiore attenzione anche quando si trova davanti un gruppo di bambini più grandi. Esempio: un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 15 anni aspetta di attraversare la strada a un semaforo. L’automobilista che si avvicina al gruppo deve ridurre la velocità o quanto meno essere pronto a frenare anche se ha il verde e non vi sono indizi concreti in base ai quali possa supporre che uno dei ragazzi non si comporti correttamente.

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Collisione tra un’autovettura e un bambino accompagnato che attraversa improvvisamente la strada (DTF 129 IV 282 del 26 maggio 2003 e 1P.313/2004 del 2 novembre 2004)

Un automobilista circola a una velocità di 30-40 km/h in una zona poco trafficata quando improvvisamente un bambino di 5 anni accompagnato dalla babysitter diciottenne attraversa davanti a lui. I due pedoni si trovavano sul bordo sinistro della strada, sprovvisto di marciapiedi, e apparentemente intendevano attraversare. L’automobilista non poteva vedere se la ragazza teneva per mano il bambino, visto che quest’ultimo era al fianco sinistro della giovane, parzialmente nascosto. In ogni caso il conducente avrebbe dovuto pensare al comportamento del bambino e non a quello della babysitter. In particolare, non avrebbe dovuto partire dal presupposto che la ragazza tenesse il piccolo per mano. Oltre a ridurre la velocità e essere pronto a frenare, in questa situazione ambigua avrebbe dovuto usare anche il clacson e rallentare in modo da potersi fermare prima del passaggio pedonale.
Dal punto di vista penale il conducente è ritenuto colpevole di omicidio colposo.

Considerazioni del Tribunale federale sul grado di maturità dei bambini nella circolazione stradale (considerando 2.2.2 della decisione): «Il disciplinamento legale degli obblighi di diligenza nei confronti dei bambini è retto dalla considerazione che per il loro sviluppo questi ultimi non sono in grado di elaborare dal punto di vista cognitivo i pericoli del traffico o lo sono in misura molto limitata almeno fino a una determinata età. I risultati di alcune ricerche inducono a ritenere che una parte dei bambini non percepisce i pericoli tipici della circolazione stradale fino a dodici anni (cfr. SCHAFFHAUSER, loc. cit., N. 443, con riferimenti). Il loro campo visivo è più ristretto e la loro percezione più lenta rispetto agli adulti. Non sanno coordinare gli uni con gli altri gli oggetti in movimento. Al di là delle loro capacità cognitive, i bambini sono incostanti e particolarmente imprevedibili. Hanno una padronanza limitata del proprio corpo e tendono ad avere reazioni spontanee imprevedibili agli stimoli che giungono dall’interno e dall’esterno (cfr. SCHAFFHAUSER, ibid.., con riferimenti). Nonostante la particolare protezione che il legislatore assicura loro, i bambini tra i 4 e i 14 anni sono il gruppo di pedoni che percentualmente è più spesso vittima di un infortunio grave o mortale (cfr. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC, Ufficio federale delle strade USTRA: Erarbeitung der Grundlagen für eine Verkehrssicherheitspolitik des Bundes, 2002, rapporto finale, pag. 29).» (trad.)

Collisione tra un furgoncino e una ragazza tredicenne che circolava con una bicicletta per bambini (sentenze 6B_302/2011 e 6B_313/2011 del 29 agosto 2011)

Una ragazza poco più che tredicenne percorre una strada secondaria in sella a una bicicletta per bambini. All’incrocio con la strada principale si ferma, ma quando riparte per attraversare viene investita da un furgoncino. Secondo il Tribunale federale il conducente, sebbene avesse la precedenza, avrebbe dovuto considerare la ragazza una bambina e reagire più rapidamente, tanto più che la ragazza di 30 kg per 145 cm di altezza aveva di fatto la corporatura di un’undicenne. Il Tribunale federale ha inoltre fatto valere che le condizioni meteorologiche e di visibilità erano buone e che non vi era motivo di credere che la visuale all’incrocio fosse in qualche modo compromessa. Poiché la ragazza circolava con una bici per bambini, il conducente avrebbe dovuto dar prova di particolare prudenza, ridurre la velocità e/o suonare il clacson.
Dal punto di vista penale, il conducente è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.

Un bambino di 4 anni e 11 mesi, accompagnato dalla sorella di 9 anni, attraversa la strada senza guardare e viene investito da uno scooter (TF 4A_179/2016, 30 agosto 2016)

X circola con il suo scooter lungo una strada di paese. Un bambino di 4 anni e undici mesi, accompagnato dalla sorella di 9 anni, corre sul marciapiede sul lato destro nella stessa direzione di X. Lo scooterista ha dichiarato di aver visto dapprima dei pedoni su entrambi i lati della strada, vicino alla fermata dell’autobus e al passaggio pedonale. Ha quindi ridotto la velocità e cambiato traiettoria. Solo a quel momento ha notato il piccolo con la sorella. Sebbene li vedesse di spalle, gli è sembrato che il piccolo fosse agitato. Improvvisamente il piccolo è sceso dal marciapiede finendo sotto le ruote dello scooter. Lo scooterista ha ridotto la velocità ma non abbastanza. Anzi, avrebbe dovuto fermarsi e suonare il clacson per segnalare la sua presenza al piccolo che manifestamente non prestava attenzione al traffico.
Dal punto di vista penale, lo scooterista è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.
Dall’inchiesta è emerso che il piccolo era iperattivo e non aveva seguito corsi di educazione stradale, visto che la sua famiglia era appena arrivata in Svizzera. Di solito lo accompagnava la madre ma quel giorno aveva un impegno e aveva chiesto alla sorella di sostituirla. Il Tribunale federale ha ritenuto che la donna fosse civilmente corresponsabile, nel senso che avrebbe dovuto affidare il bambino a un adulto.

Collisione tra una ciclista dodicenne e un’automobile (sentenze 6P.17/2004 e 6S.49/2004 del 4 agosto 2004)

Una bambina di 12 anni pedala con i compagni di classe lungo una pista ciclabile parallela alla strada principale che conduce a scuola. La pista ciclabile sfocia, senza diritto di precedenza, sulla strada principale (fuori dall’abitato). All’incrocio la ragazzina si scontra con un’automobile che circolava nella stessa direzione rispettando i limiti di velocità prescritti (80 km/h). Secondo il Tribunale federale l’automobilista, pratico della zona, aveva visto e riconosciuto il gruppo di bambini sulla pista ciclabile che si avvicinava all’incrocio ma non aveva ridotto la velocità, sebbene fosse palese che i bambini avessero intenzione di attraversare la strada principale o almeno di imboccarla. L’automobilista, del resto, conosceva bene la zona. In presenza dei bambini avrebbe dovuto essere più prudente, rallentare e prestare maggiore attenzione al loro comportamento.
Dal punto di vista penale il conducente è stato ritenuto colpevole di lesioni colpose gravi.

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