I bambini hanno diritto a un percorso casa-scuola accettabile. Cosa significa esattamente e quali sono gli aspetti da considerare?

Diritto a un percorso casa-scuola accettabile

Un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione federale è il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita (artt. 19 e 62 della Costituzione federale, Cost.). Titolari di questo diritto sono i bambini e i ragazzi dalla scuola dell'infanzia (se obbligatoria) al livello secondario I.

La garanzia costituzionale include anche il diritto a un percorso casa-scuola accettabile. L'accettabilità dipende sempre dalle circostanze concrete.

Lunghezza, topografia, pericolosità e stadio di sviluppo

Costituiscono fattori determinanti la lunghezza, il dislivello o la topografia e la pericolosità del tragitto così come lo stadio di sviluppo del bambino e le sue condizioni di salute. Se il percorso è considerato inaccettabile, l'autorità scolastica (Cantone o Comune) deve garantire che i bambini in età scolare vengano trasportati da casa a scuola e viceversa in modo sicuro, affidabile e puntuale.

In linea di principio, l'autorità scolastica è libera di scegliere la soluzione che ritiene più adeguata (trasporto con mezzi pubblici, trasporto scolastico, misure costruttive, pattugliatori scolastici, mensa ecc.).

Per maggiori informazioni si possono consultare le FAQ sul percorso casa-scuola (trasporto, responsabilità, accettabilità ecc.) e la documentazione tecnica dell'UPI 2.365 «Il percorso casa-scuola a piedi» (solo disponibilie in tedesco).

Esempi tratti dalla giurisprudenza

I casi sottostanti sono presentati a titolo esemplificativo e dipendono dalle circostanze concrete. La giurisprudenza cantonale riporta decisioni in parte contraddittorie a causa tra l'altro di condizioni topografiche e poteri discrezionali diversi. Si tratta di esempi che non si possono riprendere automaticamente per valutare situazioni analoghe.

Lunghezza del tragitto e pericoli

Giurisprudenza del Tribunale federale

  • Per recarsi alla scuola dell'infanzia, F. doveva camminare 20 minuti. L'anno successivo (1a elementare: 67 anni) è stata assegnata a un'altra scuola e il percorso si è allungato (almeno 40 minuti: 15 a piedi fino alla fermata del bus e 25 con lo scuolabus). Il Tribunale federale ha stabilito che un percorso casa-scuola di 40 minuti, da compiere due volte al giorno in parte a piedi e in parte con il bus (scolastico) non costituisce una violazione della garanzia di cui all'art. 19 Cost., benché si avvicini al massimo di quanto si possa pretendere da un bambino di prima elementare (DTF 2C.495/2007 del 27.03.2008)
  • La scuola di una bambina di prima elementare (6-7 anni) residente in un Comune del Cantone di Zurigo è situata a 1 chilometro dal domicilio di uno dei suoi genitori (dislivello 77 metri / chilometri sforzo 1,77). Per calcolare il tempo necessario a compiere il tragitto e la durata della pausa pranzo, il tribunale di prima istanza si è basato, secondo la sua prassi abituale, su una velocità di 3-3,5 km/h, usuale per un allievo di prima elementare. A giustificazione di questo valore empirico ha citato diversi studi scientifici (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo VB.2017.00044 del 29 agosto 2017, consid. 3.3.3). A questo riguardo si rileva che il Tribunale federale non contesta l'ipotesi che, quando cammina, un allievo di prima elementare si sposti a una velocità di circa 3-3,5 km/h. Tornando al caso qui esaminato, il tribunale di prima istanza ha calcolato una durata massima del tragitto di 36 minuti (andata) e 24 minuti (ritorno) e una pausa pranzo di almeno 45 minuti. Ha inoltre rilevato che i punti pericolosi erano stati resi più sicuri con cartelli e siepi a mezza altezza. La sentenza è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 2C_1143/2018 del 30 aprile 2019)
  • Un percorso casa-scuola di 1,4 km con un dislivello tra 60 e 70 metri (2 chilometri sforzo) è accettabile per un bambino di 7 anni e mezzo. In una recente decisione, il Tribunale federale non ha contestato l'ipotesi che, quando cammina, un allievo di prima elementare si sposti a una velocità di circa 3-3,5 km/h (sentenza 2C_1143/2018 del 30 aprile 2019). In riferimento al caso qui esaminato, il Tribunale federale ha concluso che anche camminando a una velocità di 3 km/h un bambino può compiere il tragitto casa-scuola in 40 minuti, il che è accettabile (DTF 2C_191/2019 dell'11 giugno 2019).
  • Secondo il Tribunale federale, un percorso casa-scuola di 2,8 km che può essere compiuto in parte in bicicletta e che comprende una trasferta in treno di circa 8 minuti, per una durata complessiva di 50 minuti, è accettabile per una tredicenne che frequenta la scuola media (DTF 2P.101/2005 del 25.07.2005).
  • Allievi di scuola media (dai 13 ai 16 anni): secondo il Tribunale federale, un tragitto in bicicletta di 40 minuti (8 km con un dislivello di 100 m) è accettabile (DTF 2P.101/2004 del 13.10.2004).

Giurisprudenza cantonale

  • Un percorso casa-scuola di 1,3 km, senza pericoli dal punto di vista dell'ingegneria stradale, che può essere compiuto in 30 minuti da bambini che frequentano la scuola dell'infanzia (2,6 km/h) è accettabile. Il viaggio in scuolabus, della durata di 5 minuti, non influisce sull'accettabilità del tragitto (decisione del Dipartimento dell'educazione e della cultura del Cantone di Lucerna dell'11 novembre 2005, consid. 2.3)*.
  • Non è accettabile che un bambino di 7 anni debba attraversare una strada cantonale molto trafficata senza passaggi pedonali né semafori (Prassi del Tribunale amministrativo dei Grigioni PTA 2002, n. 1, pag. 15 segg. [17], consid. 2b)*.
  • Un percorso casa-scuola di 3 km che passa da una zona boschiva e lungo una strada cantonale priva di marciapiede (non molto trafficata, ma percorsa a velocità piuttosto elevate) non è accettabile per bambini di prima e seconda elementare (giurisprudenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, BVR 2003, pag. 198 segg. [205], consid. 4d)*.
  • Un percorso casa-scuola che passa lungo una strada senza marciapiede sulla quale si può circolare a 80 km/h, percorsa da 10-15 veicoli all'ora (30 negli orari di punta) è da considerarsi troppo pericolosa e inadatta per bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la prima e seconda elementare (decisione della Commissione di ricorso scolastico del Cantone di Zurigo del 21 gennaio 2002, pag. 6, consid. 7)*.

Pranzo

  • Durante la pausa di mezzogiorno la trasferta da scuola a casa e viceversa può essere sostituita da un servizio di mensa organizzato dalla scuola. La garanzia della gratuità dell'istruzione scolastica di base implica che la partecipazione finanziaria dei genitori non superi possibilmente i costi di un pranzo consumato a casa. Una pausa pranzo di poco più di 40 minuti è stata considerata accettabile dal Tribunale federale (DTF 2C.838/2017 del 22.02.2018).

Trasporti scolastici

  • Il servizio di scuolabus è possibile solo a partire da un certo numero di allievi. Se non è possibile offrire un servizio di scuolabus, il trasporto effettuato dai genitori con un veicolo privato può essere considerato adeguato. In questo caso i genitori hanno diritto a un'indennità (decisione del Dipartimento dell'educazione e della cultura del Cantone di Lucerna del 29 settembre 2000, consid. 7b)*.
  • Il trasporto scolastico non deve garantire un servizio fino alla porta di casa. È sufficiente organizzarlo in modo tale che il tragitto sia ridotto a una misura accettabile e non vi siano pericoli (decisioni giudiziarie e amministrative del Cantone di Lucerna, LGVE 2004 III, n. 16, pag. 446 segg. [450], consid. 4.4)*.

* Fonte: Sándor Horváth, Der verfassungsmässige Anspruch auf einen zumutbaren Schulweg, ZBI 108/2007, pag. 633, pag. 649 segg.

Maggiori informazioni

Per saperne di più sul tema tragitto casa-scuola, consultate la nostra guida «Percorso casa-scuola sicuro».

Vai al carrello
0