Di principio chi offre attività a rischio a pagamento è obbligato ad adottare tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili nel caso concreto per garantire la sicurezza dei clienti. Per evitare di dover rispondere sul piano civile e/o penale in caso di infortunio, gli operatori devono eliminare tutti i pericoli che il cliente non deve attendersi, ossia quei pericoli che non sono immediatamente riconoscibili e possono rivelarsi una trappola anche per i clienti sufficientemente attenti.
Dal 1° gennaio 2014, in Svizzera alcune attività sportive a rischio saranno regolate da una legge speciale unitaria. La legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (LRischio) è frutto di un’iniziativa parlamentare presentata nel 2000 dopo il tragico incidente del Saxetbach, la nuova legge si applica
- alle attività di guida alpina,
- alle attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dall’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita,
- alle altre attività a rischio quali canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee jumping
offerte a titolo professionale.
Dato il caso, il Consiglio federale può estendere il campo di applicazione ad altre attività analoghe.
A tenore della legge quadro, le persone che operano a titolo professionale sul terreno, quali guide alpine o monitori di sport sulla neve, o che offrono attività a rischio contemplate da altre normative devono attuare le misure di sicurezza definite dalla legge e rispettare determinati obblighi di diligenza (art. 2 LRischio). La legge introduce l'obbligo di un'autorizzazione (art. 3 segg.) e l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 13 LRischio).
Le imprese devono essere certificate e richiedere un’autorizzazione al Cantone. Questi operatori hanno inoltre il dovere di informare esaustivamente i clienti, di verificare le condizioni meteorologiche e di provvedere affinché gli accompagnatori siano presenti in numero adeguato e dispongano delle qualifiche necessarie. Non da ultimo, devono rispettare l’ambiente. La nuova legge non si applica invece a chi, da solo o in gruppo, svolge a proprio rischio e pericolo una di queste attività (ad es. guide delle società alpinistiche del CAS, monitori di Gioventù+Sport).
Su consiglio del coordinatore B., W., cittadino americano 23enne inesperto di alta montagna, raggiunge il Piccolo Cervino con la funivia. Contrariamente a quanto concordato, la guida alpina A. non è lì ad aspettarlo. W. decide allora di avviarsi da solo verso il Breithorn, si infortuna e muore. Il Tribunale federale ha ammesso la posizione di garante della guida alpina e confermato la condanna per omicidio colposo. Lasciando la stazione a monte senza preoccuparsi delle sorti e della sicurezza di W. assegnato al suo gruppo, A. ha violato l’obbligo di diligenza.
Conclusione
- In caso di infortunio chi offre attività a rischio a pagamento che non avevano adempiuto i loro doveri di diligenza sono tenuti a rispondere sul piano civile e/o penale. Questo indipendentemente dal fatto che l'attività offerta sia regolata dalla legge (LRischio) o meno.
- Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore la legge federale e l'ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio. Gli operatori professionisti di attività a rischio disciplinate dalla legge necessitano ora di un’autorizzazione e di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
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