Di principio chi offre attività a rischio a pagamento è obbligato ad adottare tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili nel caso concreto per garantire la sicurezza dei clienti. Per evitare di dover rispondere sul piano civile e/o penale in caso di infortunio, gli operatori devono eliminare tutti i pericoli che il cliente non deve attendersi, ossia quei pericoli che non sono immediatamente riconoscibili e possono rivelarsi una trappola anche per i clienti sufficientemente attenti.

Dal 1° gennaio 2014, in Svizzera alcune attività sportive a rischio saranno regolate da una legge speciale unitaria. La legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (LRischio) è frutto di un’iniziativa parlamentare presentata nel 2000 dopo il tragico incidente del Saxetbach, la nuova legge si applica

  • alle attività di guida alpina,
  • alle attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dall’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita,
  • alle altre attività a rischio quali canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee jumping

offerte a titolo professionale.

Dato il caso, il Consiglio federale può estendere il campo di applicazione ad altre attività analoghe.

A tenore della legge quadro, le persone che operano a titolo professionale sul terreno, quali guide alpine o monitori di sport sulla neve, o che offrono attività a rischio contemplate da altre normative devono attuare le misure di sicurezza definite dalla legge e rispettare determinati obblighi di diligenza (art. 2 LRischio). La legge introduce l'obbligo di un'autorizzazione (art. 3 segg.) e l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 13 LRischio). Per ottenere l'autorizzazione, le imprese devono disporre di un certificato secondo Safety in adventures. Questi operatori hanno inoltre il dovere di informare esaustivamente i clienti, di verificare le condizioni meteorologiche e di provvedere affinché gli accompagnatori siano presenti in numero adeguato e dispongano delle qualifiche necessarie. Non da ultimo, devono rispettare l’ambiente. La nuova legge non si applica invece a chi, da solo o in gruppo, svolge a proprio rischio e pericolo una di queste attività (ad es. guide delle società alpinistiche del CAS, monitori di Gioventù+Sport).

Esempio tratto dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 6S.550/2000 del 27 settembre 2000)

Su consiglio del coordinatore B., W., cittadino americano 23enne inesperto di alta montagna, raggiunge il Piccolo Cervino con la funivia. Contrariamente a quanto concordato, la guida alpina A. non è lì ad aspettarlo. W. decide allora di avviarsi da solo verso il Breithorn, si infortuna e muore. Il Tribunale federale ha ammesso la posizione di garante della guida alpina e confermato la condanna per omicidio colposo. Lasciando la stazione a monte senza preoccuparsi delle sorti e della sicurezza di W. assegnato al suo gruppo, A. ha violato l’obbligo di diligenza.

Conclusione

  • In caso di infortunio chi offre attività a rischio a pagamento che non avevano adempiuto i loro doveri di diligenza sono tenuti a rispondere sul piano civile e/o penale. Questo indipendentemente dal fatto che l'attività offerta sia regolata dalla legge (LRischio) o meno.
  • Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore la legge federale e l'ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio. Gli operatori professionisti di attività a rischio disciplinate dalla legge necessitano ora di un’autorizzazione e di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

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